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Ordinanza — n. 4557/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4557/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Vjollce Buja inadmissible due to the lack of specific argumentation. The appellant alleged an erroneous application of criminal law regarding Article 640, but the court found the grounds too generic and unrelated to the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and fail to establish a logical connection with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal liability court costs Cassazione procedural defect truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

re - ORDINANZA Buja Vjollce nata in Albania il 02/10/1982 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte di appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vjollce Buja; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla responsabilità per il reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 è del tutto generico ed aspecifico, in assenza di confronto con la motivazione logica ed argomentata della Corte di appello; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il P