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Ordinanza — n. 4555/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conditional sentence revocation and fraud conviction reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4555/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Truzzi Roberta and Bianchi Bluma inadmissible. The court found the first appeal's arguments merely repetitive of those already rejected by the appellate court regarding the fraud conviction under Article 640 of the Penal Code. The second appeal was dismissed because the revocation of the suspended sentence was based on a new crime of the same nature committed by the defendant, correctly applying Article 168 of the Penal Code. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 168 cod. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing specific, reasoned criticism, or if the revocation of a suspended sentence is based on a new crime of the same nature committed by the defendant.

Parole chiave

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inadmissible appeals conditional sentence revocation fraud conviction repetitive arguments new crime same nature abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letti i ricorsi di Truzzi Roberta e Bianchi Bluma; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod.
Art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letti i ricorsi di Truzzi Roberta e Bianchi Bluma; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod.
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Testo completo

re - ORDINANZA Truzzi Roberta nato a Castiglione delle Stiviere il 29/04/1977 Bianchi Bluma nato a Reggio Emilia il 09/12/1997 avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Truzzi Roberta e Bianchi Bluma; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come la stretta vicinanza temporale tra l’invio, da parte della persona offesa dell’importo di 1.200,00 euro al Mutu e il trasferimento di tale somma sulle carte intestate alle imputate, le quali hanno, peraltro, immediatamente provveduto a prelevare i rispettivi accrediti, dimostri univocamente che le stesse erano a conoscenza dell’operazione truffaldina), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste dai giudici di appello a fondamento del decisum, non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di Truzzi Roberta, oltre che reiterativo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte d’appello a pag. 9 della sentenza, è altresì manifestamente infondato, avendo il giudice di merito posto a base della revoca del beneficio la circostanza che l’imputata ha, nei termini di legge, commesso un delitto della stessa indole per il quale è stata inflitta la pena detentiva, facendo così corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. ed esprimendo una prognosi logicamente argomentata con la quale la ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il