Italian court dismisses appeal claiming error in evidence evaluation and sentencing discretion under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Isaia Hudorovich inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a new evaluation of evidence regarding an online fraud conviction and challenged the sentencing logic. The court rejected these claims because complaints about evidence assessment cannot be raised as legal violations, and sentencing discretion remains exclusively with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: Complaints regarding the evaluation of probative results cannot be deduced as legal violations but must be examined for motivational defects, as the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Hudorovich Isaia nato a Frascati il 13/07/2000 avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte di appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Isaia Hudorovich; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione della prova disciplinata dalla disposizione codicistica di cui all’art. 192 cod. proc. pen. posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. non è consentito, atteso che le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01;
Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01); considerato che la deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ed anche quanto a tale profilo il motivo non è consentito, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag.3 della sentenza impugnata quanto alla titolarità della carta, utilizzata per la trattiva e sulla quale sono stati accreditati gli importi versati ad esito della truffa commessa on line, mai dichiarata rubata o smarrita ed attivata con i documenti del ricorrente, con chiara ricostruzione della condotta causalmente concorrente dello stesso a prescindere dal soggetto di sesso femminile che aveva intrattenuto contatti con la persona offesa); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena deducendone la manifesta illogicità non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deci