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Ordinanza — n. 4552/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as repetitive and finds no logical flaws in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4552/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared Mittica Rocco's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the sole ground of appeal was merely a repetition of the first appellate argument without introducing new legal issues or challenging the reasoning. Consequently, the appellate court's logical derivation of criminal responsibility based on documentary evidence was upheld as free from manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is entirely repetitive of a previous appeal reason and fails to offer an alternative reading of the merits or demonstrate a logical flaw in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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repetitive appeal ground manifest illogic criminal responsibility appellate review limits Cassazione inadmissibility falsità in documenti documenti mancanti perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. b) e e) cod. proc. pen.
5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alle nozioni delineate nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Rocco Mittica; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla penale responsabilità per il reato ad egli ascritto di cui all’art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Rocco Mittica; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla penale responsabilità per il reato ad egli ascritto di cui all’art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito in quanto del tutto reiterativo del primo motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Mittica Rocco nato a Locri il 21/08/1967 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rocco Mittica; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, con riferimento alla penale responsabilità per il reato ad egli ascritto di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito in quanto del tutto reiterativo del primo motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alle nozioni delineate nell’art. 606, comma 2, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., atteso che la Corte di appello, con logiche argomentazioni, ha ampiamente enucleato, in modo argomentato ed esente da manifesta illogicità, gli elementi probatori a sostegno della affermazione di responsabilità, in modo non censurabile in questa sede, anche tenendo conto delle specifiche doglianze articolate dalla difesa (pag. 5 in particolare quanto alla utilizzazione dei documenti del ricorrente per le false intestazioni, in assenza di denuncia di smarrimento o furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e