Italian court dismisses appeal as repetitive of lower court arguments regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by three individuals inadmissible because its sole grounds were repetitive of the arguments presented in the appellate court judgment. The appellants argued for a different assessment of criminal liability and sentencing mitigation, but the court found no new legal issues requiring review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings and the opposing civil party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its only grounds are a mere repetition of the arguments advanced in the lower court judgment without introducing new facts or legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Cerino Maria nato a Napoli il 14/04/1945 Montiere Guido nato a Villaricca il 02/09/1978 Ranieri Gianluca nato a Napoli il 30/06/1980 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guido Montiere, Maria Cerino e Gianluca Rainieri; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita Genertel Assicurazioni S.p.a.; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge e vizio della motivazione perché omessa e/o manifestamente illogica quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. commesso nella forma concorsuale, nonché quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto del tutto reiterativo dei motivi di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede quanto alla affermazione di responsabilità (in tal senso pag. 5 e seg. dove si è valorizzata la circostanza, in relazione ai dati emergenti dal dispositivo tecnico installato su una delle vetture, che la causa del danneggiamento non poteva essere identificata con il tipo di incidente descritto nelle richieste risarcitorie) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01), oltre che generico quanto al tema della dosimetria della pena avendo il giudice manifestato il proprio convincimento in modo logico e ragionato, in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza (concorso di più persone, attività organizzata, mancanza di resipiscenza di alcun tipo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devono essere liquidati in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge. Così è deciso, 27/01/2026 Il