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Ordinanza — n. 4549/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissible legal argument regarding reclassification of theft offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4549/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Devil Lucchetta inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for reclassifying the crime from disciplinary reception to aggravated theft, but the court found this argument merely repetitive of issues already decided by the appellate court. The appellate judges correctly identified evidence proving the defendant possessed the stolen ID document without a valid explanation, justifying the lighter charge.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 625 cod. pen.: An appeal arguing for the reclassification of a crime based on facts already thoroughly examined and rejected by the appellate court is inadmissible as it attempts an alternative reading of the merits not permitted in this instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reclassification of offense theft aggravated vs reception appellate court review repetitive legal argument usurpazione d'identità documenti d'identità procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Devil Lucchetta; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione del reato di ricettazione disciplinato dall’art. 648 cod. pen. in quello di furto aggravato di cui all’art.
Art. 625 cod. pen.
in quello di furto aggravato di cui all’art. 625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello di Trieste (Sez.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Devil Lucchetta; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione del reato di ricettazione disciplinato dall’art. 648 cod. pen.
art. 625 cod. pen
in quello di furto aggravato di cui all’art. 625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello di Trieste (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello di Trieste (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo
Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi
Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang
270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Lucchetta Devil nato a Iesolo il 26/02/1985 avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Devil Lucchetta; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’omessa riqualificazione del reato di ricettazione disciplinato dall’art. 648 cod. pen. in quello di furto aggravato di cui all’art. 625 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge, poiché meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello di Trieste (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, nel caso di specie, i giudici di appello con motivazione congrua e avulsa da illogicità hanno evidenziato gli elementi probatori – attesa la assenza di qualsiasi spiegazione attendibile o elemento di prova che potessero giustificare il possesso del documento di identità oggetto di furto, (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883- 02;

Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, De Lisi, Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643- 01) - che giustificano la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi più attenuata di furto aggravato (si veda in particolare pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere es