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Ordinanza — n. 4548/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as new grounds are merely repetitive of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was entirely repetitive of the arguments already presented to the Court of Appeal. The appellant claimed the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances and the minor nature of the damage caused, but the court found no new justification for these complaints. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 60 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole grounds are merely repetitive of the arguments already advanced in the appeal to the lower court, lacking any new or distinct justification.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds inadmissibility of appeal lack of novelty mitigating circumstances procedural penalty rapina qualificata reiterazione di reati penali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
10 e 11 della sentenza impugnata quanto al valore non modesto del monopattino ed alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
e la mancata concessione dell’attenuante dell’aver arrecato un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio disciplinata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato di cui all’art.
Art. 628 cod. pen.
per il reato di cui all’art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
non è consentito perché del tutto reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Hudorovich Miguel nato a San Daniele del Friuli il 11/04/2001 avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Miguel Hudorovich; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione lamentandone la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e la mancata concessione dell’attenuante dell’aver arrecato un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio disciplinata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. per il reato di cui all’art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen. non è consentito perché del tutto reiterativo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in assenza di confronto con la argomentata valutazione della Corte di appello del tutto priva di aporie sul punto; che la motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare pag. 10 e 11 della sentenza impugnata quanto al valore non modesto del monopattino ed alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente valorizzato gli elementi fattuali che soggiacciono alla base della mancata concessione tanto delle circostanze attenuanti generiche quanto all’attenuante speciale della particolare tenuità del danno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere