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Ordinanza — n. 4546/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal prescription claims as arguments contradict established law and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Lori Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's calculation of the prescription period for specific crimes and the failure to declare their extinction. The court rejected these arguments as legally unfounded, noting they contradicted the statutory provisions on prescription and the established record of recidivism and suspension causes.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; The appeal must present a concrete, reasoned critique of the contested decision; arguments manifestly contrary to statutory data and consolidated case law fail to meet this requirement and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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criminal prescription period omitted declaration of extinction inadmissible appeal recidivism effects suspension causes court costs award Cassazione Rome recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
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Testo completo

re - ORDINANZA Lori Salvatore nato a San Felice Circeo il 20/12/1967 avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Lori Salvatore; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c), nonché l’erroneità del calcolo del termine prescrizionale per il reato di cui al capo a), non è consentito, oltre che manifestamente infondato, in quanto, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, non si confronta con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno correttamente applicato gli artt. 157 e 161 cod. pen., secondo la disciplina della prescrizione vigente all’epoca del fatto contestata ai capi b) e c), considerata altresì la ritenuta recidiva e le cause di sospensione quanto al capo c) con puntuale individuazione del termine di prescrizione nella data del 06/05/2025), omettendo perciò di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estens