Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments required by procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrascu Cornel inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for non-punishment, excessive sentencing, and misqualification, but the court found these claims lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify the specific grounds for criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the legal criticism and thus precluding the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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re - ORDINANZA Patrascu Cornel (cui: 03l6ns6) nato in Romania il 30/10/1984 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Patrascu Cornel; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla omessa indagine sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., all’eccessività della pena irrogata e alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all’imputato, è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Pr