Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for prefiguring factual re-evaluation without specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding legal violations and flawed reasoning in the lower court's liability judgment. The appellant claimed the appellate court failed to properly assess evidence, but the Court found these arguments merely prefigured a re-evaluation of facts rather than citing specific procedural breaches. Consequently, the Court ruled that the appellate judges correctly inferred criminal facts based on investigative results and corroborating witness statements and surveillance footage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 52 d.lgs. 196/2003: Appeals to the Supreme Court on liability judgments are inadmissible if they merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific procedural violations or urgent issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4543/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1316/2026* * CC 27/01/2026* * * 29486/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * di * il 05/05/2004avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di appello di Bari Sezione per i minorennidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso presentato nell interesse di * *ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano rispettivamente laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reatidi cui ai capi a b ed e e la carenza o contraddittorietà della motivazione con riferimentoalla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi c e d sono entrambi non consentiti dallalegge in sede di legittimità poiché in assenza di confronto con le logiche e non censurabiliargomentazioni della Corte d appello tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito avulse da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti e dunque estranee alsindacato di questa Corte * 3 n. 18521 del 11/01/2018 * * 273217 01 * 5 n.15041 del 24/10/2018 * * 275100 01 * 4 n. 1219 del 14/09/2017* * 271702 01che invero i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti ascritti all imputato nellefattispecie incriminatrici contestate nel pieno rispetto delle risultanze investigative edampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento si vedano pagg. 5 6 dellasentenza impugnata ove si richiamano a sostegno dell affermazione di responsabilità delricorrente le dettagliate e non contraddittorie dichiarazioni della persona offesa peraltrocorroborate dalle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianzarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibileosservato altresì che va disposto ai sensi dell art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e incaso di diffusione del presente provvedimento l oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4543/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 03/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1316/2026* * CC 27/01/2026* * * 29486/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * di * il 05/05/2004avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte di appello di Bari Sezione per i minorennidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso presentato nell interesse di * *ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano rispettivamente laviolazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reatidi cui ai capi a b ed e e la carenza o contraddittorietà della motivazione con riferimentoalla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi c e d sono entrambi non consentiti dallalegge in sede di legittimità poiché in assenza di confronto con le logiche e non censurabiliargomentazioni della Corte d appello tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito avulse da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti e dunque estranee alsindacato di questa Corte * 3 n. 18521 del 11/01/2018 * * 273217 01 * 5 n.15041 del 24/10/2018 * * 275100 01 * 4 n. 1219 del 14/09/2017* * 271702 01che invero i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti ascritti all imputato nellefattispecie incriminatrici contestate nel pieno rispetto delle risultanze investigative edampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento si vedano pagg. 5 6 dellasentenza impugnata ove si richiamano a sostegno dell affermazione di responsabilità delricorrente le dettagliate e non contraddittorie dichiarazioni della persona offesa peraltrocorroborate dalle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianzarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibileosservato altresì che va disposto ai sensi dell art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e incaso di diffusione del presente provvedimento l oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *