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Ordinanza — n. 4540/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterative grounds regarding drug possession sentencing reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4540/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a total reiteration of the appellate court's arguments without introducing new perspectives. The appellant argued for a reclassification of the drug possession offense under Article 73 of the Anti-Mafia Law, but the court found the original sentencing reasoning sufficient to establish the intent to traffic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine the substantive adequacy of the lower court's reasoning if the appeal merely reiterates existing arguments without offering a new interpretative angle.

Parole chiave

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reiterative appeal grounds drug possession sentencing Article 73 Anti-Mafia Law motivation review limits inadmissible appeal traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett.
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Letto il ricorso di Antonia Fortunato; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Letto il ricorso di Antonia Fortunato; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo
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Testo completo

re - ORDINANZA Fortunato Antonia nata a Bari il 19/11/1978 avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonia Fortunato; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in ogni sua forma ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 nell’ipotesi attenuata disciplinata dal medesimo articolo di cui al comma 5, denunciandone la contraddittorietà con particolare riferimento all’esigua quantità di sostanza stupefacente detenuta dalla ricorrente, nonè consentito, in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto emerge con particolare chiarezza che le condizioni di detenzione della sostanza stupefacente erano idonee e potenzialmente finalizzate ad attività di spaccio (pag. 3della motivazionedove è stata valorizzata la detenzione di sostanza pari a 123 dosi e le modalità di occultamento, otre al comportamento tenuto in sede di perquisizione e sequestro) facendo venire meno ogni elemento probatorio idoneo a fondare una riqualificazione della condotta nell’ipotesi di reato attenuata (Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il