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Ordinanza — n. 4513/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic arguments and improper factual reconstruction attempts by the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4513/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Monica Caldarar's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for being undeveloped in the appellate stage and dismissed subsequent grounds as generic attempts to reconstruct facts using criteria different from those used by the lower court. The decision emphasized that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements, reserving such assessment exclusively for the judge of merit.

Regesto Legislator

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Art. 431, 511 comma 4 e 526 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts using different criteria than the judge of merit, rendering generic appeals inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction judge of merit generic arguments Court of Cassation powers difetto di legittimazione del ministero pubblico disciplina processuale istruzione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 431 c.p.p.
Art. 511 comma 4 c.p.p.
Art. 526 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARAR MONICA natà il 30/08/1992 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Monica Caldarar, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 431, 511 comma 4 e 526 cod. proc. pen. è indeducibile perché non devoluto in appello; considerato che gli ulteriori due motivi che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità, con particolare riferimento al fatto che la Corte di merito avrebbe fondato il giudizio di responsabilità solo sulle dichiarazioni della p.o., nonché sul riconoscimento fotografico dalla stessa effettuato, oltre ad essere generici perché non si confrontano con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso