Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural repetition and excessive sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Gimmillaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim regarding a violation of adversarial principles because the lack of notification was proven false by the case files and the complaint was a repetitive argument previously dismissed at the appellate level. Furthermore, the challenge to the sentence's severity was deemed inadmissible as sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately addressed aggravating and mitigating factors in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, 179 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals alleging violation of adversarial rights based on false factual assertions or repetitive complaints are inadmissible, while challenges to sentencing severity are inadmissible as they fall within the trial judge's discretionary power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIMMILLARO ANTONIO nato a MESSINA il 28/02/1963 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Gimmillaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla violazione del contraddittorio (per la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore dell'imputato), è manifestamente infondato, in quanto smentito dagli atti processuali ed è non consentito perché reiterativo di doglianza dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il