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Ordinanza — n. 4511/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding particular triviality of offense under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4511/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for particular triviality of the offense, but the appellate court provided a sound rationale based on the dual harm to the victim and the telecom manager, alongside the appellant's persistent criminal behavior. The Court upheld the appellate decision as it correctly applied the discretionary criteria for triviality without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The assessment of particular triviality is a discretionary power of the trial judge based on specific criteria; cassation review is limited to manifest illogicity or lack of argumentation.

Parole chiave

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particular triviality Art. 131-bis Penal Code discretionary power cassation review limits manifest illogicity notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Iafulli; letta la memoria difensiva depositata il 06/12/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
pen., risulta manifestamente infondato in quanto, preliminarmente, deve sottolinearsi che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Iafulli; letta la memoria difensiva depositata il 06/12/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
pen., risulta manifestamente infondato in quanto, preliminarmente, deve sottolinearsi che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAFULLI CARMINE nato a NAPOLI il 25/04/1981 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Iafulli; letta la memoria difensiva depositata il 06/12/2025; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto, preliminarmente, deve sottolinearsi che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno; che, in particolare, nel caso di specie, i giudici di appello hanno posto a base della ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della suddetta causa di non punibilità, una congrua e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), individuando le ragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: il significativo disvalore della condotta da cui si è prodotto un duplice e contestuale danno, quello alla vittima della sostituzione di persona e quello al gestore della linea telefonica, nonché la pervicacia del ricorrente nell'agire criminoso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pres