Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Fortunato inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the nullity of the first-instance judgment due to improper citation notice and questioned the timeliness of the complaint. The court rejected these claims as they merely reiterated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's decision; mere repetition of previously rejected grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO DOMENICO nato a SALERNO il 25/07/1986 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Fortunato, ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla questione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata (nella quale la Corte d'appello ha esposto le ragioni in base alle quali ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato accoglimento del motivo di appello riguardate la tardività della querela e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 8-11 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,