Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Devil Lucchetta inadmissible due to generic grounds lacking concrete support. The appellant challenged the appellate court's sentencing decision, but the court found the lower tribunal had adequately motivated its rulings on recidivism and continuance penalties. Consequently, the appeal was rejected, and Lucchetta was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be based on specific grounds; generic challenges to sentencing treatment without concrete reasons are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCHETTA DEVIL nato a IESOLO il 26/02/1985 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Devil Lucchetta; letta la memoria difensiva depositata in data 27/11/2025; considerato che i tre motivi di ricorso sono non consentiti dalla legge perchè volti a censurare la statuizione sul trattamento sanzionatorio, con deduzioni generiche, perchè prive delle concrete e specifiche ragioni che le sorreggono e non connotate da un effettivo confronto con la congrua e incensurabile motivazione posta a base della sentenza impugnata; che, infatti, come emerge dal testo del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 10 e 11), la Corte territoriale, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ed un richiamo alla pronuncia del Tribunale di Como, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha adeguatamente assolto all'onere motivazionale in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, sia sotto il profilo della dosimetria della pena, anche in relazione agli aumenti stabiliti per l'applicazione della recidiva e a titolo di continuazione, sia con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (cfr.
Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore •A Il Pr