Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court correctly refused recognition due to the appellant's non-cooperative conduct and dangerous personality. The Supreme Court upheld this decision, noting that without concrete factual elements, the trial judge may only consider the most relevant factor under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a request for generic mitigating circumstances lacks concrete factual specificity, the trial judge may limit examination to the single most relevant element regarding the offender's personality or the crime's nature, making one such element sufficient for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIENG PAPA DJIOULY nato il 16/03/1993 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Papa Djiouly Dieng; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello, congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha posto a base del diniego delle suddette diminuenti una congrua motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza ove, come ragioni ostative, sono state individuate: la condotta processuale non collaborativa, la negativa personalità e l'allarmante capacità e inclinazione a delinquere dell'odierno ricorrente, gravato da una condanna per reato specifico commesso successivamente a quello per cui si procede); che, a tal proposito giova evidenziare che, soprattutto qualora, come nella specie, la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche non indica con concreta specificità gli elementi di fatto che fondano l'istanza, il giudice di merito può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore Il