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Ordinanza — n. 4505/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on substitution of person and excessive sentence grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4505/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Marco Lazzari inadmissible, rejecting arguments regarding the substitution of person and excessive sentence increase. The court found the first ground lacked specificity as it merely repeated appellate criticisms already dismissed, while the second ground was infounded because the lower court's sentencing discretion under Article 81 of the Penal Code was not arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence or substitute its own assessment for that of the lower courts, as sentencing discretion is protected from illegitimate criticism in the stage of legal validity.

Parole chiave

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substitution of person excessive sentence sentencing discretion inadmissible appeal continuation of sentence adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI MARCO nato a LODI il 08/01/1980 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Lazzari; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di sostituzione di persona, oltre che estraneo al perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, essendo volto a prefigurare un diverso apprezzamento e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento, risulta anche privo di specificità in quanto riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 5 della impugnata sentenza) la quale, con congrua motivazione, ha indicato la presenza di plurimi e convergenti elementi confermativi del giudizio di responsabilità, tra cui il dato significativo - che la difesa genericamente svaluta - dello stabile utilizzo da parte dell'odierno ricorrente del telefono della madre, attraverso cui risulta essersi svolta la quasi totalità delle operazioni; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività dell'aumento di pena effettuato a titolo di continuazione, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello confermato la decisione del primo giudice sul punto, indicando le ragioni della ritenuta congruità dell'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); che, a tal riguardo, giova ribadire che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,