Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific motivation regarding fraud liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gioacchino Passero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the sole ground of appeal, which alleged a defect in reasoning regarding fraud liability, to be both unfounded and repetitive of arguments already thoroughly examined by the Court of Appeal. Consequently, the appellate court's logical and legally sound assessment of the indicial evidence, including the Postepay account, was upheld without the need for further specific analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already examined by the lower court and lack specific relevance to the complexity of the appellate judges' reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERO GIOACCHINO nato a NOCERA INFERIORE il 24/06/1965 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gioacchino Passero; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, oltre che manifestamente infondato, è anche reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati dalla Corte territoriale che con motivazione logica e giuridicamente corretta li ha disattesi, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da uno specifico confronto con la complessità delle argomentazioni poste dai giudici di appello a base del loro convincimento (si veda pag. 6 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata) ha valorizzato il dato altamente indiziario della titolarità della Postepay u cui è confluito l'accredito della somma costituente l'ingiusto profitto, nell'ambito di un quadro ricostruttivo della vicenda lineare e coerente, corroborato da altri elementi di fatto e logici, che globalmente considerati consentono di validare l'affermazione di responsabilità nel senso ritenuto dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicemb