Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding evidentiary renewal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of the request lacked specificity and failed to challenge the lower court's reasoning. The appellant argued for the renewal of the trial to hear two witnesses, but the court noted this request omitted a direct comparison with the territorial court's finding that the accident was unverified and the claim unfounded. The court ruled that the appeal was inadmissible because the existing evidence was deemed sufficient to establish liability, and the request for new evidence did not meet the strict criteria for overturning a final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal for inadmissibility based on the request to renew the trial is rejected when the grounds are vague and the existing evidence is sufficient to establish liability, as the decision on the necessity of new evidence remains a matter of fact appraisal reserved to the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARITI FORTUNATO nato a NAPOLI il 07/11/1965 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fortunato Lipariti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta privo di specificità, poiché si limita a contestare la ritenuta superfluità dell'audizione di due testimoni omettendo un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale che, al pari del primo giudice, ha ritenuto evidente la mancata verificazione del sinistro e infondata la ricostruzione contenuta nella richiesta risarcitoria formulata nell'interesse dell'imputato, in assenza, peraltro, di allegazione di prove a discarico; che, tenuto conto che la scelta, tra i vari mezzi probatori di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, in particolare deve sottolinearsi che l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, richiesta ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinnovazione probatoria, sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, anche da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728), circostanze che nel caso di specie non sono state ritenute sussistenti dalla Corte di merito, la quale ha correttamente considerato il quadro probatorio sufficiente e cioè costituto da elementi idonei a condurre all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz Next S.P.A. che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz Next S.P.A. che liquida in complessivi euro L844,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 1