Cassation appeal dismissed for lack of novelty and inadmissibility regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court erred in finding fraud and in sentencing. The appellant argued for a different factual interpretation and challenged the penalty calculation, but the Court found these arguments repetitive of previous proceedings and lacking novelty. Consequently, the Court upheld the conviction for fraud and the specific sentence, ruling that sentencing discretion belongs to the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals regarding the substantive facts of fraud or the specific gradation of the penalty are inadmissible if they merely restate arguments already rejected or seek a new evaluation of the judge's discretionary sentencing power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUFFARELLA GUIDO nato a ROMA il 04/02/1984 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Guido Ciuffarella; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logico giuridiche, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, nonché avulsi dal sindacato di legittimità, perché volti a prefigurare una diversa lettura del merito e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito alla base del loro convincimento; che, infatti, i giudici di appello alle pagg. 6 e 8 della impugnata sentenza, richiamando la dettagliata ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, hanno chiaramente indicato i comportamenti del Ciuffarella antecedenti e successivi rispetto all'ottenimento della cospicua somma di denaro, alla luce dei quali hanno ritenuto integrato il contegno truffaldino da parte dell'odierno ricorrente nei confronti della persona offesa; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, risulta manifestamente infondato; che, infatti, preliminarmente deve osservarsi che, da quanto emerge dal riepilogo dei motivi di gravame di cui a pag. 6 della impugnata sentenza (che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), quella relativa all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non appare essere stata neppure una specifica richiesta dedotta previamente in appello, cosicché essa non può dedursi, tra l'altro in termini alquanto generici, per la prima volta dinanzi a questa Corte; che, nel caso di specie, deve ribadirsi che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico ( si veda, sul punto, quanto argomentato a pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec