Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds and statutory bar for suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding subjective elements of the crime and the denial of a suspended sentence, but the court found these arguments repetitive of lower court decisions or legally unfounded. Specifically, the court noted that the statutory bar for a suspended sentence applies because the appellant had already benefited from this institution in two prior convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633-639-bis cod. pen.; Art. 164, fourth comma, cod. pen.: Appeals based on repetitive arguments or manifestly unfounded claims regarding the statutory bar for suspended sentence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGGI LUCIANO nato a ROMA il 18/04/1954 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Greggi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che ha posto a base del giudizio di responsabilità una motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 - 01;
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 - 01); che le argomentazioni difensive omettono un effettivo confronto con tali argomentazioni, risultando così prive di specificità e soltanto apparenti (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, come correttamente rilevato a pag. 5 della impugnata sentenza, avendo l'imputato già beneficiato di tale istituto in occasione di due precedenti condanne, osta ad una nuova concessione del beneficio il disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicem