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Ordinanza — n. 4499/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds and statutory bar for suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4499/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding subjective elements of the crime and the denial of a suspended sentence, but the court found these arguments repetitive of lower court decisions or legally unfounded. Specifically, the court noted that the statutory bar for a suspended sentence applies because the appellant had already benefited from this institution in two prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 633-639-bis cod. pen.; Art. 164, fourth comma, cod. pen.: Appeals based on repetitive arguments or manifestly unfounded claims regarding the statutory bar for suspended sentence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal suspended sentence bar subjective element crime repetitive arguments prior conviction benefit ripristino delle prestazioni d'invalidità assistenza riabilitativa sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633-639-bis cod. pen.
Art. 164, fourth comma, cod. pen.
5 della impugnata sentenza, avendo l'imputato già beneficiato di tale istituto in occasione di due precedenti condanne, osta ad una nuova concessione del beneficio il disposto dell'art. 164, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGGI LUCIANO nato a ROMA il 18/04/1954 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Greggi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che ha posto a base del giudizio di responsabilità una motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 - 01;

Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 - 01); che le argomentazioni difensive omettono un effettivo confronto con tali argomentazioni, risultando così prive di specificità e soltanto apparenti (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, poiché, come correttamente rilevato a pag. 5 della impugnata sentenza, avendo l'imputato già beneficiato di tale istituto in occasione di due precedenti condanne, osta ad una nuova concessione del beneficio il disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicem