Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the grounds for review were too generic and failed to meet statutory requirements. The appellant, Ali Bahaze, argued the lower court lacked sufficient motivation, but the court found his submissions did not specify the factual or legal reasons for his complaints. Consequently, the court ruled that without a concrete comparison to the appealed judgment, the appellate judge could not exercise its supervisory power, leading to dismissal and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds for review are formulated in a generic manner, failing to specify the factual and legal reasons for the complaint and preventing the appellate judge from identifying the specific reliefs raised.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAHAZE ALI nato il 02/10/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Bahaze; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione è formulato in maniera generica perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), le deduzioni difensive non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto poste a base del ricorso e quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello, asseritamente trascurate dalla Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 202