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Ordinanza — n. 4496/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4496/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dilan Ahmetovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him responsible for a crime under Article 707 of the Penal Code and failed to recognize general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the appeal lacked specific arguments to challenge the appellate court's factual assessment of the tools found in the vehicle and the appellant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity regarding the contested facts or if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court's reasoning is not subject to re-evaluation on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded Article 707 penal code criminal liability assessment condono delle spese procedurali censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dilan Ahmetovic; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dilan Ahmetovic; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444 — 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DILAN (CUI: 03U2HN) nato a ROMA il 21/12/1996 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dilan Ahmetovic; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., contestando la decisione dei giudici di merito, ritenendola fondata su una valutazione errata e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali prospetta doglianze che esulano dal sindacato di legittimità, risultando anche privo di specificità, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste dalla Corte territoriale a base della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, facendo esatta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e sorpreso alla guida di un'autovettura a bordo della quale venivano rinvenuti strumenti riconducibili alla categoria di quelli "atti ad aprire o a sforzare serrature", senza che ne fosse fornita adeguata giustificazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, la Corte di merito, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 — 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), ha posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione incensurabile in questa sede, sottolineando anche la genericità del relativo motivo di appello (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui è stata evidenziata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di precedenti penali, anche specifici e la negativa condotta processuale tenuta dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembr