Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds repeating lower court reasoning without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enrico Campochiaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding criminal liability under specific articles, but the court found his grounds generic and repetitive of the lower court's already rejected arguments. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the specific legal correlation required by the relevant procedural statute to overcome the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat the reasons already discussed and rejected by the court of second instance, lacking a specific legal correlation with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOCHIARO ENRICO nato a NAPOLI il 21/11/1976 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Enrico Campochiaro, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., invocando, in subordine, la derubricazione del reato ai sensi dell'art. 517 ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1