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Ordinanza — n. 4488/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeiting due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4488/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Drame Babacar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider the gross nature of the counterfeiting, which should have rendered the crime impossible, and claimed generic mitigating circumstances were ignored. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate court adequately addressed the lack of positive elements and cited specific prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction for counterfeiting is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, or merely reproduce arguments already properly examined and dismissed by the appellate court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility counterfeiting crime lack of specific grounds manifestly unfounded appeal appellate court reasoning attenuazione della pena spese legate all'invalidità dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Babacar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Babacar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME BABACAR nato 11 15/08/1979 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Babacar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., per non avere i giudici di merito tenuto conto della grossolanità della contraffazione, con conseguente configurabilità del reato impossibile, oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità essendo riproduttivo di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, con congrua motivazione (si veda pag. 2 della impugnata sentenza impugnata) ha pertinentemente richiamato i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia, per la conferma del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), indicando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'odierno ricorrente (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore D, Il Pre