Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeiting due to lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Drame Babacar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider the gross nature of the counterfeiting, which should have rendered the crime impossible, and claimed generic mitigating circumstances were ignored. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appellate court adequately addressed the lack of positive elements and cited specific prior criminal records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal conviction for counterfeiting is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, or merely reproduce arguments already properly examined and dismissed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAME BABACAR nato 11 15/08/1979 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drame Babacar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., per non avere i giudici di merito tenuto conto della grossolanità della contraffazione, con conseguente configurabilità del reato impossibile, oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo di specificità essendo riproduttivo di profili di censura già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale che, con congrua motivazione (si veda pag. 2 della impugnata sentenza impugnata) ha pertinentemente richiamato i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia, per la conferma del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto all'onere motivazionale sul punto (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), indicando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'odierno ricorrente (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore D, Il Pre