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Ordinanza — n. 4487/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receipt, upholding partial acquittal on presumed crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4487/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for a total lack of evidence regarding the underlying crime and questioned the legality of the appellant's possession of the stolen items. The court rejected these arguments, affirming that judicial responsibility for receipt does not require proving the commission of the underlying offense or the identity of its authors.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The court holds that establishing criminal liability for the crime of receipt does not necessitate judicial proof of the commission of the underlying offense, its authors, or the exact type of the crime, allowing the judge to affirm its existence through logical evidence.

Parole chiave

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crime of receipt underlying offense proof logical evidence standard criminal liability attribution appeal inadmissibility occultamento di beni ricettazione prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Cavalli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTIC VERONICA (CUI 036S747) natd a LEGNAGO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Veronica Ristic avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l'imputata dalla contestata ricettazione di una somma di danaro, confermandone la penale responsabilità per le residue condotte ascritte e rinnodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che con l'unico motivo proposto la difesa censura l'affermazione di responsabilità dell'imputata sull'assunto del totale difetto di prova in ordine al delitto presupposto della contestata ricettazione; che la difesa reitera genericamente rilievi già adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi sulla scorta di una motivazione giuridicamente corretta ed esente da profili di illogicità manifesta che ha tratto la prova della derivazione illecita dei preziosi rinvenuti dall'operato occultamento degli stessi in varie parti del corpo della prevenuta in assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine al possesso degli stessi, valorizzando -altresì- le condizioni personali della ricorrente, incompatibili con la legittima detenzione di siffatto compendio; che la valutazione della Corte territoriale è conforme al principio in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (tra molte, Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01;

Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019,Cavalli,Rv. 277334 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il Pr