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Ordinanza — n. 4486/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for extortion, rejecting constitutional mitigation claim due to established criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4486/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ilyes Nefzi inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his criminal responsibility for extortion and resistance. The defense argued for a new statutory mitigation based on the Constitutional Court's recent ruling regarding minor offense severity, but the appellate court correctly rejected this due to the defendant's established pattern of violent conduct against property. The supreme court affirmed that the territorial court's assessment of reduced offensiveness was legally sound and consistent with binding precedent, thus leaving the conviction intact.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.; Art. 645 c.p.; Art. 120 Cost.; The court holds that a recent constitutional amendment allowing mitigation for minor offenses does not apply when the defendant's criminal history and specific execution methods demonstrate a lack of occasionality and significant social danger, rendering the aggravating circumstances legally justified.

Parole chiave

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extortion criminal liability constitutional mitigation reform criminal history assessment reduced offensiveness evaluation Cassation inadmissibility reati contro il patrimonio estorsione reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.
Art. 645 c.p.
Art. 120 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEFZI ILYES nato il 19/07/1996 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ilyes Nefzi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per i delitti di estorsione e resistenza a P.u; rilevato che con l'unico motivo proposto la difesa censura il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, introdotta nel sistema a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 in relazione al delitto di estorsione; che la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo sul punto con motivazione giuridicamente corretta (pag. 5-6), evidenziando l'impossibilità di ritenere il fatto di ridotta offensività alle luce delle modalità esecutive ed escludendo l'occasionalità della condotta sulla scorta dei precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente per reati contro il patrimonio; che la valutazione della Corte territoriale è conforme ai principi declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 - 01;

Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno Rv. 286076 - 01) e, pertanto, insuscettibile di censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il Preside