Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4485/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted extortion as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Ferroni inadmissible due to manifest lack of foundation. The lower court correctly identified the elements of attempted extortion and rejected the defense's arguments regarding alternative qualifications, recidivism, and mitigating circumstances based on the uncontested factual reconstruction. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 60 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court correctly applied the law to the established facts without requiring further critical comparison.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest lack of foundation attempted extortion criminal appeal inadmissibility recidivism aggravation general mitigating circumstances abbandono del procedimento per truffa tentata estorsione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 60 c.p.
art. 62-bis cod.pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRONI ALESSANDRO nato a PALERMO il 03/07/1980 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Ferroni avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, riducendo il trattamento sanzionatorio, per il delitto di tentata estorsione; ritenuto che il primo motivo che censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua dei reati di truffa e minacce è manifestamente infondato; che la Corte di merito ha correttamente scrutinato la doglianza, in questa sede riproposta senza alcun confronto critico con la motivazione reiettiva rassegnata alle pagg.2-3, che, sulla base della incontestata ricostruzione fattuale dell'episodio, ha dato conto della sussistenza degli estremi costitutivi dell'illecito contestato in forma tentata, escludendo la possibilità di accedere all'alternativa qualificazione propugnata dalla difesa; considerato che ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello (pag.

3) correttamente argomentato la sussistenza dell'aggravante soggettiva alla luce della biografia criminale del ricorrente, segnata da ingravescente pericolosità, ed evidenziato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod.pen., con motivazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto congruamente giustificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il Pre