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Ordinanza — n. 4484/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding fraud and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4484/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Borrello inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding fraud and the lack of merit in his request for sentencing mitigation. The appellant claimed the lower court erred in finding him responsible for fraud and in denying generic mitigating circumstances, but these points merely repeated defenses already rejected at the appellate level. The court ruled that the appeal failed to provide a specific legal comparison with the lower court's reasoning and lacked factual basis for the requested mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not offer a specific legal comparison with the lower court's reasoning, or if the request for mitigation is manifestly unfounded due to the absence of positive elements.

Parole chiave

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generic appeal grounds fraud liability sentencing mitigation inadmissible appeal specific legal comparison attenuazione della pena motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Borrello; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Borrello; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
280444 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO GIUSEPPE nato a AOSTA il 13/02/1973 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Borrello; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., risulta generico per aspecificità, in quanto, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già motivatamente respinti, esso non si connota per un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte territoriale, superando gli assunti difensivi, ha compiutamente indicato le modalità artificiose con cui l'odierno ricorrente, carpendo la fiducia delle persone offese e sfruttando la loro buona fede, sia riuscito ad ingannarle, finendo per ottenere l'ingiusto profitto, cui la propria condotta era sin dall'inizio preordinata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, oltre che affetto da genericità, al pari della richiesta già prospettata con i relativi motivi di gravame in sede di appello; che, in particolare, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01) hanno congruamente assolto all'onere motivazionale in punto di diniego delle suddette attenuanti (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'assenza di elementi valorizzabili positivamente, la pervicace inclinazione a delinquere dell'odierno ricorrente e la negativa condotta susseguente al reato, connotata da mancanza di ripensamento critico del proprio contegno e di volontà risarcitoria, anche minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore