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Ordinanza — n. 4483/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to temporal application of procedural law and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4483/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Arleo inadmissible, rejecting arguments regarding the application of Article 344-bis of the Code of Criminal Procedure and the denial of generic mitigating circumstances. The court found the first argument infounded because the relevant law applies only to crimes committed after January 10, 2020, whereas the offense occurred in 2017. Furthermore, the court upheld the appellate judges' discretion in denying mitigations based on prior criminal records and refusing to re-evaluate the proportionality of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The new procedural law applies only to appeals concerning crimes committed after its entry into force; the appellate court's discretion in sentencing and denying mitigating circumstances is not subject to review by the Court of Cassazione.

Parole chiave

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temporal application of law generic mitigating circumstances discretionary sentencing procedural law applicability inadmissibility of appeal attenuazione della pena motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Arleo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 344-bis cod.
Art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134
pen., risulta manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che l'art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134, dispone che l'art.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 344-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Arleo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 344-bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
282693 - 01)- nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano escluso le suddette diminuenti per la presenza di numerosi precedenti penali (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLEO PIETRO nato a BORDIGHERA il 07/12/1985 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Arleo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 344-bis cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che l'art. 2, comma 3, L. 27 settembre 2021, n. 134, dispone che l'art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020, mentre il reato per cui si procede risulta commesso in data 7 febbraio 2017; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione(cfr.

Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01)- nel caso di specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano escluso le suddette diminuenti per la presenza di numerosi precedenti penali (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); osservato che parimenti manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ritenendola eccessiva, avendo i giudici di merito congruamente motivato sul punto (cfr. pag. 3) ; che, a tal proposito, deve ribadirsi l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere