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Ordinanza — n. 4481/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation by ruling on criminal liability for fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Carnazza's appeal against the Genoa Court of Appeal inadmissible. The appellant argued the appellate court lacked motivation regarding his criminal liability for fraud, claiming it merely referenced the first-instance judgment. The court rejected this, noting the appellate court critically analyzed the evidence and provided a complete, logical response to all defense arguments on both liability and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 2; Art. 360 c.p.p., n. 3: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if the appellate court has effectively addressed the contested issues by critically reviewing the first-instance findings and providing a reasoned judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation criminal liability fraud offense appellate review inadmissible appeal procedural defect sentencing dosimetry allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 2
Art. 360 c.p.p., n. 3
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNAZZA MARCO nato a TORINO il 09/06/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Carnazza avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; ritenuto che l'unico motivo, che deduce la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per avere il giudice di appello motivato con rinvio espresso alla sentenza di primo grado, è manifestamente infondato giacché la Corte territoriale, lungi dall'operare un generico richiamo alla decisione del Tribunale di Imperia, ne ha condiviso criticamente le valutazioni e gli approdi, ripercorrendo i dati salienti del processo ed evidenziando gli elementi di prova ritenuti congrui ai fini del giudizio di responsabilità; che, infatti, la sentenza impugnata alle pagg.3-4 ha fornito compiuta e logica risposta a tutte le deduzioni difensive sia in punto di responsabilità che di dosimetria della pena, rassegnando una motivazione effettiva, immune dal vizio denunziato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il Presi