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Ordinanza — n. 4480/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4480/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The lower court had denied generic mitigating circumstances based on the appellant's specific criminal history and the gravity of the attempted aggravated robbery. The Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, citing established precedent that judges need not address every favorable element when denying mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The denial of generic mitigating circumstances is not vitiated by a lack of reasoning if the court logically addresses the decisive factors regarding the offender's capacity to offend and the gravity of the crime, without needing to consider all elements presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appeal inadmissibility insufficient reasoning criminal history attempted aggravated robbery court costs judicial motivation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA MATTEO nato a NUORO il 23/03/2004 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Matteo Sanna avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ha confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in relazione al delitto di tentata rapina aggravata; ritenuto che l'unico motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva con argomenti logici ed aderenti alle emergenze processuali, evocando in particolare la significativa gravità del fatto e la capacità a delinquere del ricorrente, dedotta dai precedenti specifici, facendo corretta applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, inoltre, la Corte territoriale si è espressa nel senso della congruità del trattamento sanzionatorio, determinato dal primo giudice al minimo edittale, previa riduzione nella misura massima per il tentativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il