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Ordinanza — n. 4478/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds and failure to raise specific mitigating circumstances in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Silvio Franceschelli's appeal against his fraud conviction inadmissible. The defense argued for cumulative reasoning errors and unexamined mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and unsupported by new evidence. Consequently, the lower court's confirmation of liability and sentencing was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; generic complaints or issues not raised in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

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fraud conviction appeal inadmissible grounds generic complaint rejection mitigating circumstances Italian criminal procedure usurpazione d'identità abuso di carte-chèques esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
di Sassari, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio cumulativo di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 640 cod. pen
di Sassari, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio cumulativo di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCHELLI SILVIO nato a SALERNO il 03/11/1994 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Silvio Franceschelli avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio cumulativo di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., formula rilievi generici e meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello, adeguatamente scrutinate e disattese con congrua motivazione, esente da aporie e frizioni logiche; che, infatti, la sentenza impugnata (pagg. 4-5) ha rigettato il gravame in punto di responsabilità evidenziando che la tesi difensiva (peraltro mai personalmente accreditata dall'imputato) di un furto di identità, con attivazione da parte di un terzo della carta postepay sulla quale è confluito il profitto del reato, è priva di qualsivoglia elemento di supporto, risultando dalle indagini espletate che lo strumento di pagamento fu rilasciato a seguito di esibizione della carta di identità e della tessera sanitaria dell'imputato, mai denunziate smarrite o sottratte; considerato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta devoluto in appello ed è, comunque, del tutto generico, non avendo il difensore chiarito le ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a valutare d'ufficio il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre