Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Orazio Curvà inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding robbery aggravation and sentencing excessive to be repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to introduce new facts or specific legal critiques required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected by the lower court without presenting new facts or specific legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURVA ORAZIO nato a GELA 11 11/10/2002 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Orazio Curvà, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., con particolare riferimento all'intervenuto riconoscimento fotografico, è manifestamente infondato e non deducibile perché reiterativo di motivi già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 2 della sentenza impugnata, correttamente, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della rapina aggravata di cui all'artt. 628 cod. pen., commi 1 e 3, oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta a pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente evidenziato l'attività minatoria tipica della rapina, nonché l'utilizzo da parte dell'odierno ricorrente di un coltello; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avuto riguardo alle argomentazioni del giudice di merito (pag. 4 della sentenza impugnata), che ha sottolineato che la pena base è stata determinata partendo dal minimo edittale, con la riduzione di un terzo per il rito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma 4i euro tremila in favore della Cassa delle ammende.