Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to habitual criminality and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Jihed Fetriche inadmissible regarding his conviction for receiving stolen goods. The appellant argued for exemption under Article 131-bis and generic mitigating circumstances, but the court found his criminal history demonstrated habitual offending that precluded such defenses. Consequently, the court upheld the lower court's reduction of the sentence based on a specific statutory mitigation outweighing his recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 648 comma 4 cod. pen.: The court may reject an appeal claiming exemption or generic mitigation when the defendant's criminal record establishes habitual offending, allowing the specific statutory mitigation to prevail in sentencing.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FETRICHE JIHED (CUI 04.13QYP) nato il 29/08/1987 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Jihed Fetriche avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, riducendo il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura sotto il profilo del vizio di motivazione il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis, cod. pen., reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di corretti argomenti giuridici, ravvisando l'abitualità ostativa in ragione dei numerosi precedenti dell'imputato per reati della stessa indole; che il secondo motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata segnalato la mancata allegazione di elementi pregnanti idonei a giustificare l'invocato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. a fronte di una biografia criminale segnata dalla recidività specifica, procedendo, nondimeno, alla riduzione della pena irrogata in primo grado all'esito del bilanciamento nel segno della prevalenza dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. rispetto alla recidiva qualificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il Pres