Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise specific statutory grounds in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Veneziano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding contributory conduct to a crime and specific non-punishability causes, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Furthermore, the claim regarding a mitigating circumstance was rejected because it was not previously raised as a specific ground of appeal, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. Appeals must contain specific grounds for each statutory provision; failure to raise a specific mitigating circumstance or non-punishability cause in the appeal renders the subsequent cassation complaint inadmissible if not corrected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENEZIANO GIOVANNI nato a CROTONE il 30/07/1995 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Veneziano; considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un contributo concorsuale all'esecuzione del reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza di prova in ordine al contributo concorsuale fornito dal ricorrente alla realizzazione del delitto contestato; violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono tutti, oltre che manifestamente infondati, anche non consentiti in quanto riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi ritenere privi di specificità e meramente apparenti, non connotandosi per un effettivo confronto con la complessità delle puntuali argomentazioni logiche e giuridiche poste a base del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 12 — 15 della impugnata sentenza); che, infatti, i giudici di appello, con una congrua e lineare motivazione, in conformità con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, in relazione alla ritenuta insussistenza di un mero post factum non punibile, di vedano:
Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424 - 01; Sez. 2, n. del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325 - 01) hanno compiutamente respinto gli assunti difensivi, indicando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, sia con riferimento alla sussistenza di un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione del reato di truffa da parte dell'odierno ricorrente, sia con riferimento alla in configurabilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 6), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
I
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere Es