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Ordinanza — n. 4468/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and merit-only arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4468/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pierluigi Racca inadmissible and ordered him to pay costs. Racca's defense argued that surveillance footage viewed by the prosecutor was never formally added to the case file, though he had previously opted for a summary trial. The court rejected this claim because the defense failed to cite specific procedural defects and instead offered general arguments on the merits without critical comparison to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for inadmissibility and consists solely of merit-based arguments without a critical comparison to the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility summary trial procedure surveillance footage admissibility specific grounds requirement merit-only arguments rejection prove acquisite tramite sorveglianza commisurazione della pena per rapina verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCA PIERLUIGI nato a GENOLA il 12/06/1953 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pierluigi Racca avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose; letta la memoria difensiva pervenuta in data 27/11/2025; rilevato che con unico motivo, privo di rubrica e, quindi, della specifica enunciazione dei vizi denunciati, il difensore lamenta la mancata acquisizione al fascicolo processuale dei filmati di videosorveglianza visionati dalla P.g., trascurando l'effettuata opzione per il rito abbreviato secco nonostante la giuridica possibilità per la difesa in quella sede di chiederne l'acquisizione ove detti materiali fossero stati ritenuti rilevanti per la ricostruzione dell'episodio; che, per il resto, le censure difensive hanno carattere squisitamente di merito e tendono ad accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda senza enucleare vizi utilmente scrutinabili e senza un puntuale raffronto critico con la congrua e logica motivazione rassegnata dalla Corte territoriale che, alle pagg. 3-4, ha ampiamente esaminato i convergenti elementi indiziari attestanti la riconducibilità dei reati ascritti al ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere est. Il Presi