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Ordinanza — n. 4466/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4466/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMBERLI PATRIZIA nato a FIRENZE il 31/05/1964 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Patrizia Tomberli avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogatole per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in punto di responsabilità, è generico e aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4466/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate revisione in materia penale difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMBERLI PATRIZIA nato a FIRENZE il 31/05/1964 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Patrizia Tomberli avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogatole per il delitto di truffa aggravata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in punto di responsabilità, è generico e aspecifico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esauriente e logicamente corretta (pagg.3-4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, venendo meno all'obbligo di un puntuale confronto critico con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (tra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente