Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4465/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4465/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4465/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDI SARA nata a VIGEVANO il 14/08/2000 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sara Baldi avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogatole per il delitto di truffa; rilevato che in data 8/12/2025 il difensore ha trasmesso verbale di remissione di querela della p.o. e contestuale accettazione dell'imputata, concludendo per l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito; considerato che, alla luce dell'intervenuto atto abdicativo, ritualmente accettato, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 152 cod.pen. con spese a carico della querelata, non avendo le parti diversamente pattuito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 4465/2026 — snpen · Corte di Cassazione: e contestuale accettazione dell'imputata, concludendo per l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito; considerato che, alla luce dell'intervenuto atto abdicativo, ritualmente accettato, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 152 cod.pen. con spese a carico della querelata, non avendo le parti diversamente pattuito.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento chiusura dell'istruzione penale ritiro della querela penale restituzione in pristino remissione della pena inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 152 cod.pen
e contestuale accettazione dell'imputata, concludendo per l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito; considerato che, alla luce dell'intervenuto atto abdicativo, ritualmente accettato, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 152 cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDI SARA nata a VIGEVANO il 14/08/2000 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sara Baldi avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio irrogatole per il delitto di truffa; rilevato che in data 8/12/2025 il difensore ha trasmesso verbale di remissione di querela della p.o. e contestuale accettazione dell'imputata, concludendo per l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito; considerato che, alla luce dell'intervenuto atto abdicativo, ritualmente accettato, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a norma dell'art. 152 cod.pen. con spese a carico della querelata, non avendo le parti diversamente pattuito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente