Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and precluded recidiva argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Fontana inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant's first ground was deemed generic and failed to critically engage with the lower court's findings on the implausibility of his purchase story and lack of declarations regarding a second stolen vehicle. The second ground concerning recidiva was precluded because the first instance court did not devolve the case to the appellate court, preventing any examination of that profile at the trial level. Consequently, the appeal was rejected without reasons for exemption from costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not critically address the lower court's reasoning, or if the subject matter was not examined by the court of first instance due to lack of devolution, thereby precluding the formulation of complaints in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA SIMONE (CUI 012H9EN) nato a BIELLA il 10/11/1975 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Fontana avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e della violazione di cui all'art. 75 D.Igs 159/2011; rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di incauto acquisito è del tutto generico e non si rapporta criticamente alla motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 3 -4, laddove ha evidenziato che la giustificazione fornita dall'imputato circa le modalità di acquisto del ciclomotore Piaggio è del tutto inverosimile e priva di riscontri mentre alcuna dichiarazione è stata resa in ordine al possesso dell'ulteriore ciclomotore di marca Malaguti, anch'esso di provenienza furtiva e oggetto di contestazione; che la censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva è preclusa dalla mancata devoluzione in appello, che ha impedito l'esame di detto profilo alla Corte di merito, con conseguente impossibilità di formulare doglianze al riguardo in questa sede; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente