Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud conviction, upholding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his criminal liability for aggravated fraud and the application of recidivism. The court found the first ground of appeal infounded because the victim's complaint clearly implied a request for punishment, and the other grounds were rejected as repetitive or unsupported by the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 506 c.p.; Art. 99 c.p.: The court dismisses appeals challenging criminal liability and sentencing when the lower court's reasoning is logically sound, the victim's complaint implies a punitive intent, and the appellant fails to effectively counter the established facts regarding the crime and recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDEMMIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 16/08/1981 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Vendemmia avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di truffa aggravata; rilevato che il primo motivo che eccepisce il difetto di querela in quanto nell'atto querelatorio sporto dalla p.o. non si rinverrebbe la espressa richiesta di punizione dell'autore del reato risulta non devoluto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato; infatti, in data 23/7/2020 Larisa Duca sporgeva querela in relazione alla patita truffa chiedendo espressamente che" si dia inizio all'azione penale nei confronti di chiunque risulti autore e/o concorrente di tutti i reati perseguibili a querela di parte", formula chiaramente implicante l'espressione di volontà punitiva; che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente evidenziato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01; in senso conforme Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 - 01;
Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01; Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, C., Rv. 280627 - 01); considerato che il secondo motivo, che lamenta sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione che appare esente da aporie e frizioni logiche; che, infatti, i giudici territoriali (pagg. 2-3) hanno evidenziato che l'imputato era l'intestatario della carta postepay sulla quale è confluito il profitto della condotta illecita, i cui estremi l'ignota complice aveva comunicato alla p.o. al fine del pagamento del prezzo del bene fittiziamente posto in vendita, e hanno, altresì, chiarito che la denunzia di smarrimento della carta ricaricabile era avvenuta a distanza di mesi dalla consumazione della truffa mentre analoga denunzia relativa ai documenti utilizzati per l'attivazione dello strumento di pagamento era intervenuta solo a due anni di distanza dalla consumazione del reato a giudizio; che la difesa tende a una rilettura delle emergenze processuali preclusa in questa sede a fronte di un apparato argomentativo immune dai vizi denunziati; che il terzo motivo che censura l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen.
è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito dato conto (pag.
3) della continuità della biografia criminale dell'imputato e della perdurante e ingravescente pericolosità che si desume dalla ricaduta nel reato; che ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al quarto e quinto motivo, che lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della speciale tenuità del danno, alla luce della motivazione rassegnata dai giudici territoriali che hanno evidenziato, da un lato, la stabile e collaudata dedizione del prevenuto alla consumazione di truffe informatiche che si desume dalle molteplici pendenze giudiziarie per tale titolo riferite dai CC di Catania, dall'altro, hanno escluso l'esiguità del danno causato alla p.o. con argomenti non puntualmente ed efficacemente contrastati dalla difesa; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere est