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Ordinanza — n. 4461/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for fraud and habitual conduct, citing lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4461/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Halili and Sasso inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a new assessment of their criminal responsibility and the application of leniency provisions, but the court found these arguments either repetitive of the appellate judgment or manifestly unfounded. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established legal principles regarding the discretion of the trial judge and the absence of new mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on repetitive arguments or manifestly unfounded claims regarding the application of leniency provisions or the assessment of criminal responsibility are inadmissible when the lower court has provided adequate reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive argumentation fraud conspiracy liability habitual criminal conduct leniency provisions denial Court of Cassazione manifestly unfounded claim favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
5 e 6 della sentenza impugnata in cui vengono evidenziati i contributi causali apportati dagli odierni ricorrenti alla realizzazione del delitto di cui all'art. 640 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 640 cod. pen
5 e 6 della sentenza impugnata in cui vengono evidenziati i contributi causali apportati dagli odierni ricorrenti alla realizzazione del delitto di cui all'art. 640 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
266590; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILI FATMA nato il 20/01/1994 SASSO CHRISTIAN nato a NAPOLI il 21/11/1989 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Fatma Halili e Christian Sasso, con il medesimo atto; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa in concorso, è non consentito dalla legge, perché reiterativo di censura già dedotta in appello ed ivi adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico giuridiche, ha spiegato le ragioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata in cui vengono evidenziati i contributi causali apportati dagli odierni ricorrenti alla realizzazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., quali la messa a disposizione del conto-corrente, su cui è confluito l'ingiusto profitto, e dell'utenza telefonica utilizzata per contattare la persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto — posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione— nella specie, deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando quali ragioni ostative: l'entità del profitto, le modalità dell'azione particolarmente insidiose e destinate a raggiungere una platea molto vasta di potenziali vittime, nonché, per quanto riguarda il Sasso, la abitualità della condotta (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore del Sasso, è manifestamente infondato, poiché i giudici di merito, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), hanno posto a base del diniego delle suddette attenuanti una congrua motivazione, sottolineando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la presenza di precedenti condotte criminose a carico dell'imputato, seppur archiviate per particolare tenuità del fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consiglier