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Ordinanza — n. 4460/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance criminal judgment for theft of a stolen mountain bike.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Daniel Grasso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment solely on grounds of insufficient reasoning regarding the recalculation of the base penalty. The court found the lower court's explanation adequate, noting the specific nature of the stolen mountain bike and the appellant's prior criminal record justified the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 712 cod.pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the appellate court provides a sufficient and adequate justification for its sentencing decisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect of reasoning theft of stolen goods mitigating circumstances base penalty recalculation criminal costs liability second instance judgment reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 712 cod.pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Grasso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 712 cod.pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 712 cod.pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Grasso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 712 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO DANIEL nato a MILANO il 17/03/1973 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Grasso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 712 cod.pen. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio; rilevato che l'unico motivo proposto, che censura sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata rideterminazione della pena base, è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici d'appello a pag. 4 hanno dato congruo conto delle ragioni per le quali hanno stimato proporzionata al fatto la pena di mesi due di arresto già individuata dal primo giudice, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale trova giustificazione nella natura del bene oggetto dell'incauto acquisto, ovvero una mountain bike di provenienza furtiva, e nella biografia criminale del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto adeguatamente giustificata; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente