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Ordinanza — n. 4457/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and eccentric arguments regarding procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Abdelhak Mounir against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The defense argued violations of articles 448 and 546 of the Code of Criminal Procedure, claiming a mismatch between a summary trial and a contested proceeding. The court rejected these claims as eccentric and generic, noting they addressed substantive sentencing issues rather than procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 448, 546 cod. proc. pen.; The court must reject appeals containing eccentric or generic arguments that fail to substantiate specific procedural violations, particularly when such arguments conflate substantive sentencing discretion with procedural requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal eccentric arguments generic grounds procedural violation summary trial sentencing reduction Cassation dismissal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNIR ABDELHAK nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelhak Mounir avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato quoad poenam la decisione di primo grado, che aveva condannato l'imputato per il delitto di rapina, accordando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. nella massima estensione e rimodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che l'unico motivo proposto, con il quale il difensore lamenta la violazione degli artt. 448 e 546 cod.proc.pen., è eccentrico e del tutto generico, facendo riferimento a vizi propri di un processo definito con pena patteggiata a fronte di un giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato e conclusosi con l'accoglimento del motivo di censura proposto in ordine all'entità della diminuzione per l'attenuante del risarcimento del danno; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente