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Ordinanza — n. 4456/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentencing, ruling sentencing discretion is judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Alberto Cena inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances in their maximum extent, but the Court found this argument merely repetitive of issues already rejected on appeal. The Court ruled that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting the Supreme Court from re-evaluating the appropriateness of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the appropriate sentence is a discretionary power of the trial judge, and the Supreme Court cannot intervene to re-evaluate its congruity unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions supreme court jurisdiction mitigating circumstances judicial review limits censura costituzionale restrizione del diritto d'autore attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA ALBERTO nato a IVREA il 25/12/1982 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Cena; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello ed ivi superati dalla Corte territoriale con corretta e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); che, inoltre, deve evidenziarsi che la medesima censura è anche manifestamente infondata, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presid