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Ordinanza — n. 4453/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4453/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued the lower court's reasoning was illogical regarding the location and timing of the traffic accident, but failed to provide specific counter-arguments against the appellate court's findings. The court rejected the appeal because the submitted grounds were too general and did not critically engage with the specific justifications provided by the second-instance judges.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be declared inadmissible if the grounds raised are manifestly illogical, aspecific, or fail to critically confront the specific reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments manifest illogical reasoning traffic accident liability procedural costs and fine responsabilità per incidente stradale infrazione alle norme della circolazione truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 642 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANO MATTEO nato a LAMEZIA TERME il 24/01/1978 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Gaetano avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di cui all'art. 642 cod.pen.; rilevato che il difensore con l'unico motivo formulato ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità, articolando deduzioni del tutto aspecifiche che non si confrontano criticamente con l'apparato giustificativo della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici d'appello hanno disatteso i rilievi difensivi in questa sede riproposti evidenziando le emergenze, univoche e convergenti, attestanti che il sinistro stradale denunziato non può ritenersi avvenuto nel luogo, all'ora e con le modalità riferite e hanno chiarito che la teste Torcasio non è stata esaminata a seguito di rinunzia effettuata dal P.m. che l'aveva indicata in lista mentre l'esame del titolare dell'officina meccanica (mai identificato nominativamente), che aveva ricoverato il veicolo incidentato, è stato ritenuto dal primo giudice superfluo a fronte del compendio probatorio già acquisito in atti; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente