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Ordinanza — n. 4451/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4451/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4451/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARELIA DANIELE nato a TORINO il 05/12/1974 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marella Daniele avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di porto abusivo di una pistola, ricettazione della predetta arma e minaccia grave; rilevato che il difensore con l'unico motivo formulato ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della semidetenzione; considerato che la censura è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito ampiamente chiarito l'impossibilità di accedere all'invocata sostituzione in ragione dell'assoluta inidoneità del domicilio indicato, costituito da una roulotte priva di servizi igienici, come accertato dai CC di Alpignano che hanno esperito apposito sopralluogo in data 7/3/2025 su delega della Corte territoriale; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4451/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARELIA DANIELE nato a TORINO il 05/12/1974 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marella Daniele avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di porto abusivo di una pistola, ricettazione della predetta arma e minaccia grave; rilevato che il difensore con l'unico motivo formulato ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della semidetenzione; considerato che la censura è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito ampiamente chiarito l'impossibilità di accedere all'invocata sostituzione in ragione dell'assoluta inidoneità del domicilio indicato, costituito da una roulotte priva di servizi igienici, come accertato dai CC di Alpignano che hanno esperito apposito sopralluogo in data 7/3/2025 su delega della Corte territoriale; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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provvedimento di reinserimento assistenza riabilitativa semiprigionia restituzione dell'assistenza sociale indennizzo per carcerazione preventiva supplemento per l'integrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARELIA DANIELE nato a TORINO il 05/12/1974 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marella Daniele avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per i delitti di porto abusivo di una pistola, ricettazione della predetta arma e minaccia grave; rilevato che il difensore con l'unico motivo formulato ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della semidetenzione; considerato che la censura è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito ampiamente chiarito l'impossibilità di accedere all'invocata sostituzione in ragione dell'assoluta inidoneità del domicilio indicato, costituito da una roulotte priva di servizi igienici, come accertato dai CC di Alpignano che hanno esperito apposito sopralluogo in data 7/3/2025 su delega della Corte territoriale; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente