Cassation court dismisses appeal for money laundering as arguments are generic and already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Moris Becchio inadmissible due to the generic and unfounded nature of his arguments regarding money laundering liability. The appellant's submissions were deemed merely repetitive of points already examined and rejected by the Court of Appeal of Turin, which had previously established the illicit origin of the assets. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal's grounds are generic and manifestly unfounded, or merely reproduce arguments already rejected in the second instance, the cassation court must declare the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCHIO MORIS nato a MONCALIERI il 25/02/1987 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Moris Becchio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, è generico e manifestamente infondato; che, infatti, le argomentazioni prospettate nel ricorso risultano riproduttive di rilievi già prospettati in appello e già esaminati e respinti dalla Corte territoriale che con corrette argomentazioni logico - giuridiche ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto provata la provenienza delittuosa dei beni nella cui disponibilità è stato rinvenuto l'odierno ricorrente, quale delitto presupposto ai fini della configurabilità della ricettazione (pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere