Criminal appeal dismissed for generic violation claim without critical engagement with sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the defense's complaint regarding sentencing parameters was entirely generic and lacked specific engagement with the lower court's reasoning. The defense argued for a minimum sentence based on subjective dosimetric criteria, but failed to critically address the appellate court's finding that the base penalty already equaled the statutory minimum due to the crime's gravity and the defendant's multiple prior convictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; An appeal alleging a violation of sentencing guidelines must be substantiated by a critical analysis of the court's motivation; generic complaints without specific engagement with the reasoning render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAFREDDA PAOLO nato a BARI il 17/05/1969 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Acquafredda Paolo avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che con l'unico motivo formulato il difensore lamenta in maniera del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen. e il correlato vizio della motivazione, adducendo che i parametri dosimetrici di carattere soggettivo avrebbero imposto il contenimento della pena al minimo; considerato che il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata (pag.
4) che ha evidenziato come la pena base risulti coincidente con il minimo edittale, segnalando che la gravità del reato e i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato ostano alla invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente